F-GAS Certificazione aziendale e Patentino frigorista |
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Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro. Il regolamento: a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi; b) impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; e d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi. Rimangono comunque in vigore, sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i regolamenti attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas per quanto concerne gli impianti di refrigerazione e di condizionamento. Tra le modifiche principali che possono essere ricordate: Certificazione E’ previsto l’obbligo di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero. b) controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero . c) recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse, circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici fissi. Viene mantenuto l’obbligo di certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio. Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati. Controlli delle perdite Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente (ovvero il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale) e non più sui limiti di quantità di FGas nel circuito. Gli operatori di tali apparecchiature provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite:, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite. Gli operatori di tali apparecchiature tengono un registro che contiene le seguenti informazioni: a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3; g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra. I registri vanno tenuti dall’operatore o dall’impresa che svolge l’attività per almeno 5 anni. Restrizioni all’immissione in commercio La novità più rilevante è quella legata all’introduzione di restrizioni all’immissione in commercio. I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione, senza impedire alle imprese non certificate che non svolgono le attività di installazione, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra. Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata. Divieto di immissione in commercio L’allegato III contiene un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali l’immissione in commercio, è vietata a decorrere dalla data indicata nello stesso allegato. Fonte: ministero dell'ambiente - portale F-gas |
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R466A stesse caratteristiche dell' R410A
Novità da norimberga Dopo gli annunci di giugno, pare che questa settimana alla mostra Chillventa di Norimberga, Honeywell dovrebbe rompere gli indugi e presentare il nuovo R466A refrigerante non infiammabile a basso GWP con caratteristiche di prestazione vicino all' R410A. L' R466A dovrebbe essere quindi l'alternativa non infiammabile all' R410A visto che l'R32 per la sua infiammabilità si rende inadatto per l'uso in sistemi VRF. Nonostante la segretezza di Honeywell, il nuovo refrigerante dovrebbe essere composto da una miscela di R32 (49%) e R125 (11,5%) con il componente CF3I, noto anche come trifluoroiodometano che le darebbe la caratteristica di non infiammabilità. La nuova miscela dovrebbe avere un GWP pari al 35% dell' R410A, ma con la stessa efficienza e capacità. Rimaniamo in attesa di conferme. Fonte: https://www.coolingpost.com/world-news/r466a-has-close-performance-to-r410a/
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